Inserimento della partita iva nel sito internet
E' da qualche tempo in vigore una disposizione che obbliga i soggetti IVA a indicare la partita IVA nel proprio sito Web. Tale norma è passata in "sordina", forse per alcuni dubbi interpretativi, ma dalle ultime circolari esplicative si evince un obbligo generalizzato ad indicare la Partita I.V.A. sulla home-page dei siti web. Si tratta della disposizione introdotta dal comma 1 dell'art.35 del DPR 633/72 - nella formulazione introdotta dall'art.2, del DPR 5 ottobre 2001, n.404 – in forza della quale il codice di Partita I.V.A. deve essere indicato "nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto". La disposizione e' entrata in vigore dal 1° dicembre 2001.
Alcuni hanno sostenuto che l'indicazione della Partita I.V.A. fosse un obbligo solamente nel caso di effettuazione di commercio elettronico, ma la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°60/2006 ha chiarito quanto segue:
"alla luce del disposto dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva". (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 16 maggio 2006, n.60: Indicazione numero partita Iva nel sito web - articolo 35,comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Si e' dell'avviso che l'aggiornamento dell'Home Page del sito Web prima della constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria sia sufficiente a regolarizzare la posizione del contribuente, senza applicazione di sanzioni, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (art.6, comma 5-bis, del DPR 472/97).
Va tenuto presente che la mancata regolarizzazione e' perseguibile con la sanzione amministrativa variabile da 258,23 Euro a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria (art.11, comma 1, lettera a), del DPR 472/97).